

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) ha approvato un incremento al 110% della detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo, di colonnine di ricarica e per interventi per il miglioramento antisismico.
La super detrazione o super ecobonous è subordinata ad alcuni requisiti relativi agli interventi, è applicabile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed è ripartibile in 5 anni anziché gli usuali 10 anni.
Interventi MARTER:
Accedono direttamente alla super detrazione i seguenti interventi, che chiameremo trainanti o master, numerati con comma e lettera come nel DL:
- 1a. installazione di un sistema di isolamento termico di almeno il 25% della superficie disperdenti opache (cappotto);
- 1b. la sostituzione di caldaie esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore (anche ibridi) o a condensazione in condomini;
- 1c. la sostituzione di una caldaia esistente con una pompa di calore (anche ibrida) in edifici unifamiliari;
- 4. la realizzazione di interventi Sismabonus definiti all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013
Interventi SLAVE:
Nel caso in cui, congiuntamente agli interventi definiti master, vengano realizzati altri interventi, che definiremo slave, anche questi ultimi avranno accesso al super ecobonus 110% e alla ripartizione in 5 anni.
Fanno parte degli interventi slave i seguenti (numerati con comma e lettera come nel DL):
- 5. l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete, installati su edifici;
- 6. L’installazione di un sistema di accumulo (contestuale o successiva ad un impianto fotovoltaico del punto 5.)
- 8. Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
- 2. Altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, come ad esempio la sostituzione degli infissi o l’installazione di uno scaldacqua a pompa di calore.
Art.128 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
La detrazione fiscale si applica nella misura del 110 %, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo con limite massimo di 60.000 euro per unità immobiliare.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati a fotovoltaico ed accumulo; il limite di spesa è di 30.000 euro per unità immobiliare.
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore anche abbinati a fotovoltaico ed accumulo; il limite di spesa è di 30.000 euro
Impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica
La spesa massima per gli impianti fotovoltaici che usufruiscono della misura di detrazione 110% è fissata in 48.000 € con un costo massimo per kW di 2.400 € che scende a 1.600 € nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia.
Lo stesso limite di spesa è previsto per l’installazione di sistemi di accumulo, con un costo unitario minore di 1.000 €/kWh.
Art. 128-ter Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
Cosa è possibile?
Per gli impianti solari fotovoltaici, per i sistemi di accumulo di energia e per le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici è possibile:
- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Tale duplice possibilità è prevista anche per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
Sconto in fattura o la cessione del credito
Lo sconto in fattura o la cessione del credito si applicano agli interventi realizzati nel 2020 e nel 2021.
Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Operatività
Per quanto riguarda la piena operatività dei nuovi superbonus, come più volte anticipato, si ricorda che il Decreto Rilancio è un decreto legge e in quanto tale è immediatamente in vigore nell’attesa della sua conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (quindi entro il 18 luglio 2020).
Per la piena operatività si dovranno attendere:
le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate;
un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

SCARICA SUBITO le nostre guide su come risparmiare in casa attraverso l’efficientamento energetico?